Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
        Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione 
 
  1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione
dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,  e
dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 30
giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passivita'  delle
banche italiane in conformita' di quanto previsto dal  presente  capo
I, nel rispetto della disciplina  europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato. 
  2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in
Italia. 
  3. La garanzia puo' essere concessa solo dopo la positiva decisione
della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o,
nel caso previsto dall'articolo  4,  commi  2  e  3,  sulla  notifica
individuale. 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'  con  proprio
decreto estendere il periodo di cui al comma  1  e  all'articolo  10,
comma 1, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa  approvazione
da parte della Commissione europea. 
  5. Nel presente capo I per autorita' competente si intende la Banca
d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei  casi
previsti dal regolamento (UE)  del  Consiglio  n.  1024/2013  del  15
ottobre 2013. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 18 del  decreto
          legislativo 16 novembre  2015,  n.  180  (Attuazione  della
          direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro  di
          risanamento e risoluzione  degli  enti  creditizi  e  delle
          imprese  di  investimento  e  che  modifica  la   direttiva
          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,
          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.  1093/2010
          e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio): 
              «Art.    18.     (Sostegno     finanziario     pubblico
          straordinario). - 1. Ai fini dell'art. 17, comma 2, lettera
          f), una banca non e' considerata in dissesto o a rischio di
          dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una
          grave   perturbazione   dell'economia   e   preservare   la
          stabilita' finanziaria, il  sostegno  finanziario  pubblico
          straordinario viene concesso: 
                a) in una delle seguenti forme: 
                  i)  una  garanzia  dello  Stato  a  sostegno  degli
          strumenti di liquidita' forniti dalla banca  centrale  alle
          condizioni da essa applicate; 
                  ii) una garanzia dello Stato  sulle  passivita'  di
          nuova emissione; 
                  iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto
          di strumenti di capitale effettuati a prezzi  e  condizioni
          che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento
          della sottoscrizione o dell'acquisto questa  non  versa  in
          una delle situazioni di cui all'art. 17, comma  2,  lettere
          a), b), c), d) o e), ne' ricorrono  i  presupposti  per  la
          riduzione o la conversione ai sensi del Capo II; 
                b) nonche' a condizione che il  sostegno  finanziario
          pubblico straordinario: 
                  i) sia erogato previa approvazione ai  sensi  della
          disciplina sugli aiuti di Stato e, nei  casi  di  cui  alla
          lettera a), punti i) e ii),  sia  riservato  a  banche  con
          patrimonio netto positivo; 
                  ii) sia adottato su base cautelativa e  temporanea,
          in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e 
                  iii) non venga utilizzato per  coprire  perdite  ha
          registrato  o  verosimilmente  registrera'   nel   prossimo
          futuro. 
              2. Nel caso di cui alla  lettera  a),  punto  iii),  la
          sottoscrizione e' effettuata unicamente per  far  fronte  a
          carenze di capitale evidenziate  nell'ambito  di  prove  di
          stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea, o
          del Meccanismo di  Vigilanza  Unico,  o  nell'ambito  delle
          verifiche  della  qualita'  degli  attivi  o  di   analoghi
          esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE  o
          da autorita' nazionali.". 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  806/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa  norme
          e una procedura uniformi  per  la  risoluzione  degli  enti
          creditizi e di talune imprese di  investimento  nel  quadro
          del  meccanismo  di  risoluzione  unico  e  del  Fondo   di
          risoluzione unico e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.
          1093/2010 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L
          225. 
              - Il regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15
          ottobre 2013 che attribuisce alla  Banca  centrale  europea
          compiti specifici in merito alle politiche  in  materia  di
          vigilanza prudenziale degli enti  creditizi  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 29 ottobre 2013, n. L 287.